ASD TEAM MAGIC FISHERMEN I MOSCHETTIERI


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Statuto ASD

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA


Art. 1 – Costituzione
E’ costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata:

Associazione Sportiva Dilettantistica Team Magic Fishermen I Moschettieri

L’Associazione ha sede in Via Licinio Refice, 189 Frosinone (FR), non ha fini di lucro, indirizzi di carattere politico, ed è un ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili

I colori sociali dell’Associazione Sportiva dilettantistica Team Magic Fishermen I Moschettieri sono il blu e l’arancio

Art. 2 – Finalità e scopi
L’Associazione si propone di promuovere, programmare, organizzare e realizzare l’attività sportiva della pesca Sportiva,
delle attività subacquee e del nuoto pinnato e, più in generale, di tutte le attività sportive riconosciute dalla Federazione
Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee, alla quale si affilia, compresa l'attività didattica.
A tale scopo l’Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati e manifestazioni sportive di tutte
le discipline della FIPSAS.
L’Associazione espressamente accetta e si impegna a rispettare le disposizioni del CONI e quelle dello Statuto e
dei Regolamenti della FIPSAS e le deliberazioni di quest’ultima.
L’Associazione organizza e svolge anche programmi di formazione dei Soci nelle varie discipline cui si è fatto riferimento,
con particolare riguardo ad atleti e tecnici sportivi.

Art. 3 – Durata
L’Associazione avrà durata illimitata.

Art. 4 – Domanda di ammissione
Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa.far parte dell’Associazione, in qualità
di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni.coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno
farne domanda.’ammissione a socio è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:
Assenza di condanne penali per delitti dolosi;di provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione in campo sportivo;
Il Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello, provvede in ordine
alle domande di ammissione nel termine di trenta giorni dalla presentazione. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo non è
tenuto ad esplicitarne le ragioni.caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno
essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali,
nonché dell’elettorato attivo e passivo e del diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei
regolamenti dell’Associazione.qualifica di socio da diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità
stabilite nell’apposito regolamento.’ esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio
permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall’art. 6, che ne comportano la perdita.soci hanno il dovere di
difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione.

Art. 6 – Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
dimissione volontaria;rinnovo dell’iscrizione annuale;deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o commetta gravi
infrazioni alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti.
Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea dei soci alla cui riunione deve essere convocato
il socio nei cui confronti il provvedimento è assunto.’associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 – Organi dell'Associazione
Gli organi sociali sono:
L’assemblea;Presidente;Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Assemblea
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie
e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione, all’attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Compiti dell’assemblea
La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ciascun anno per l’approvazione,
in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro
esercizio sociale, nonché della relazione sull’attività svolta e su quella programmata per il futuro. Per l’elezione del
Consiglio Direttivo, la convocazione dell’assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre la prima decade
di aprile.’assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta
motivata dalla metà più uno dei soci. In tale ipotesi l’assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2° comma
dell’art. 11.straordinaria dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di
scioglimento dell'Associazione o cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo, per dimissioni o per
qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o qualora, per le stesse ragioni, vengano
meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo art. 15, al fine di provvedere alla nomina del
nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.inoltre, nelle competenze dell’assemblea straordinaria, da
convocarsi secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 11:
Approvare lo statuto e delle sue eventuali modifiche (art. 13);il regolamento interno dell’Associazione e le sue
eventuali modifiche;sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell’Associazione;
lo scioglimento dell’Associazione conformemente a quanto disposto dall’art. 28.
L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano
quale socio o di età. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell’assemblea, verbale
che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché, qualora se ne ravvisasse l’opportunità, da tutti i presenti. Il
verbale viene conservato agli atti dell’Associazione ed inserito in apposito libro verbali dell’assemblea dei soci tenuto presso
la sede e di cui ogni socio può prendere visione. E’ compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell’assemblea.

Art. 10 – Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento
della quota sociale.socio ha diritto a un votosocio può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, da
altro socio. Un socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 11 – Convocazione
La convocazione dell’assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci
che potranno proporne l’ordine del giorno.tale caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento
della richiesta.convocazione dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene mediante avviso affisso
all’albo dell’Associazione presso la sede della stessa almeno 8 gg. prima della data stabilita. L'avviso
deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, e del luogo della riunione e delle materie da trattare.

Art. 12 – Validità assembleare
Tanto l’assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della
maggioranza (metà più uno) dei soci.un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita, in
seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.deliberazioni dell’assemblea regolarmente costituita
sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.

Art. 13 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici, eletti dall’assemblea e, nel
proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali
si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica
quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.relazione a specifici
incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive
sostenute per la trasferta concernente l’espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.caso in cui uno
o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere
attività professionale a favore dell’associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che
nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere
redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal
Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.

Art. 14 – Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
deliberare sulle domande di ammissione dei soci;il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da
sottoporre all’assemblea;le date delle assemblea ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all’anno, e convocare
l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;nel rispetto dei principi fondamentali dello
statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sportiva e non, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea
degli associati;l’allestimento di attività agonistiche o ricreative, previamente approvate dall’assemblea;alla gestione ed
al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e
relazionando su tali mansioni alla assemblea. l’importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di
pagamento da sottoporre all’assemblea dei soci;i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall’Associazione e fissarne
le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione assembleare. Non sono ammessi corrispettivi per prestazioni di servizi
o cessioni dei beni a soci, associati o partecipanti, ai componenti del Consiglio Direttivo a coloro che per qualsiasi
motivo operino per l’Associazione o ne facciano parte, a soggetti che effettuano elargizioni liberali a favore dell’Associazione e
ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi controllate o collegate
a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;i provvedimenti di radiazione;l’ordinaria amministrazione e,
con l’esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’assemblea dal presente statuto, alla straordinaria amministrazione,
in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l’Associazione;le finalità previste dallo statuto.

Art. 15 – Convocazione Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un
terzo dei suoi membri, senza formalità.

Art. 16 – Dimissioni
Qualora, nel corso dell’esercizio sociale, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio
provvederà alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti, a condizione che i sostituti abbiano riportato un numero di
suffragi pari almeno alla metà di quelli dell’ultimo eletto. In carenza di tale condizione la assemblea, appositamente convocata, provvederà ad integrare il Consiglio Direttivo nel numero di consiglieri mancanti.Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto
e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte
dell’assemblea straordinaria. Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio
senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall’incarico.

Art. 17 – Il Presidente
Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante.Presidente ed il
Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese
straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.le obbligazioni
sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi, in caso di insufficienza sociale, il Presidente, il Consiglio Direttivo
e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell’Associazione.altri soci, per patto espresso, non assumono
tale obbligo.Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo
Presidente entro 20 gg. dall’elezione di quest’ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che
deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell’assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale
è conservato agli atti dell’Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le
quali venga espressamente delegato.

Art. 19 – Il Segretario
Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende
alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili
nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 20 – Incompatibilità ed esclusioni
Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società affiliate.possono essere chiamati
a ricoprire cariche sociali:
Coloro che non siano cittadini italiani o comunitari e maggiorenni;che abbiano riportato condanne passate in giudicato per
delitto doloso;che abbiano subìto squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da
una Federazione Sportiva.

Art. 21 – Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22 – Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario
Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario.rendiconto economico e finanziario,
in particolare, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale
ed economico-finanziaria dell’Associazione.

Art. 23 – Patrimonio ed entrate

L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
e) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.


Art. 24 – Sezioni
L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 25 – Trasformazione
L’assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell’Associazione in società di capitali, anche per
gli effetti di cui alla legge 18.2.1983 n°. 50.

Art. 26 – Modifiche statuto
Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei soci
e solo se poste all’ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il voto favorevole dei 2/3 dei soci.

Art. 27 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci. Convocata in seduta straordinaria,
con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale,
con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto
lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentato da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione
delle deleghe.’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà sentita l’autorità preposta in merito
alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.destinazione del patrimonio residuo avverrà
a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa
destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 – Clausola Compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tre l’associazione ed i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un
Collegio Arbitrale composto da n°. 3 arbitri due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli
arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Frosinone (FR).parte che vorrà sottoporre la questione
al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 gg.
Dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subìto il pregiudizio ne
sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro
il successivo termine perentorio di 20 gg. Dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto
l’arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal Presidente del Tribunale di
Frosinone (FR).’arbitrato avrà sede in Frosinone ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di
forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Frosinone li 07 Luglio 2012



Segretario Assemblea _________________________________

Presidente Assemblea _________________________________


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